







|

|
home > Le onde elettromagnetiche
|
|
La Radio Vaticana e le onde elettromagnetiche
COMUNICATO DELLA RADIO VATICANA SULLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
mercoledì 9 aprile 2003
Nell'udienza odierna (9 aprile 2003) la Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, ha annullato la sentenza del 19.02.2002 emessa dal Tribunale Penale di Roma, Sezione Prima, con la quale era stato dichiarato il non luogo a procedere per difetto di giurisdizione nei confronti di tre Dirigenti della Radio Vaticana in relazione alle emissioni elettromagnetiche del Centro Trasmittente di Santa Maria di Galeria, ed ha rimesso al Tribunale di Roma il nuovo giudizio.
Il Collegio di difesa della Radio Vaticana, che si era opposto alla richiesta di annullamento della suddetta sentenza, aveva evidenziato l'infondatezza dei motivi di impugnazione addotti dal Pubblico Ministero e dalla Parte Civile, sulla base della natura dell'Emittente pontificia quale "ente centrale della Chiesa Cattolica" e come tale esente da "ogni ingerenza da parte dello Stato italiano", secondo l'art. 11 del Trattato del Laterano del 1929.
La Radio Vaticana prende atto della decisione della Corte e attende di conoscere la motivazione della sentenza che verrà depositata successivamente.
La Radio Vaticana ribadisce in ogni caso di aver tenuto sempre conto delle raccomandazioni internazionali per la protezione della popolazione in materia di emissioni elettromagnetiche e di aver costruttivamente affrontato i problemi connessi con la nuova normativa italiana in sede di Commissione bilaterale tra Stato Italiano e Santa Sede, come dimostrano i risultati delle ripetute misurazioni congiunte attuate dai tecnici italiani e vaticani.
La Radio Vaticana auspica dunque che possa essere sgombrato l'orizzonte da accuse ingiuste e infondate nei suoi confronti, e che la sua attività possa continuare con serenità, nel contesto di un responsabile e corretto rapporto con le autorità italiane e con la popolazione circostante, rassicurata sulla assenza di rischi sanitari

|
|
|